PROMEMORIA

PARTECIPAZIONI RILEVANTI AL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
DI D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A.
(LA "SOCIETÀ")

OBBLIGHI INFORMATIVI (1)


Gli azionisti della Società sono soggetti ad obblighi informativi ai sensi sia della normativa lussemburghese che di quella italiana in quanto applicabili.


I) Ai sensi della normativa lussemburghese, cui la Società è soggetta in quanto avente sede legale in Lussemburgo, gli azionisti della Società sono vincolati dalle disposizioni applicabili della legge 11 gennaio 2008 entrata in vigore il 19 gennaio 2008 (la "Legge Transparency") che recepisce la direttiva 2004/109/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 15 dicembre 2004 sull’armonizzazione dei requisiti di trasparenza con riferimento alle informazioni sugli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati, direttiva che a sua volta modifica la precedente direttiva 2001/34/EC (la "Direttiva Transparency").


Conformemente a quanto stabilito dalla Legge Transparency, una persona fisica o giuridica che detiene azioni con diritto di voto, certificati rappresentativi di azioni con diritto di voto o strumenti finanziari che danno diritto ad acquistare azioni con diritto di voto della Società, è tenuta ad effettuare una notifica sia alla Società che alla "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (la "CSSF") ogni qualvolta la percentuale di azioni con diritto di voto detenute nella Società raggiunge, supera o scende al di sotto delle seguenti soglie: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33 1/3%, 50% e 66 2/3 %, a seguito dell’acquisto o della vendita di azioni con diritto di voto della Società ovvero dell’aumento o della diminuzione dell’importo totale di azioni con diritto di voto o del capitale sociale della Società. La notifica deve essere effettuata il prima possibile, e comunque entro e non oltre il sesto giorno di mercato aperto lussemburghese successivo all’operazione di acquisto o di vendita ovvero entro e non oltre il quarto giorno di mercato aperto lussemburghese successivo alla comunicazione relativa alla modifica dell’importo totale di azioni con diritto di voto o del capitale sociale della Società. La notifica deve essere inviata alla Società presso la sede legale e alla CSSF secondo quanto previsto dalle relative disposizioni applicabili. Il testo della notifica sarà reso pubblico dalla Società entro i tre giorni di mercato aperto lussemburghese successivi al ricevimento della stessa.
La Legge Transparency sanziona la mancata notifica con il congelamento dei diritti di voto legati alle azioni e l’annullamento delle delibere assunte con l’illegale esercizio dei predetti diritti di voto.
La Legge Transparency inoltre prevede che le assemblee degli azionisti possano essere posticipate se la suddetta notifica è effettuata quindici giorni prima di tali assemblee.


II) In conseguenza del fatto che le azioni della Società sono quotate presso il segmento STAR del Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., gli azionisti della Società sono inoltre tenuti a rispettare quanto previsto in merito dallo Statuto sociale cosi come modificato in data 29 aprile 2008 e riportato qui di seguito:


"Le persone fisiche giuridiche che acquisiscono, dispongono o possiedono una partecipazione al capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, sono tenuti ad informare la Società, che a sua volta è tenuta ad informare Borsa Italiana, laddove: a) la percentuale di diritti di voto detenuta da quella persona fisica o giuridica superi una delle seguenti soglie: 2%, 5%, 7,5 %, 10 % e successivi multipli di 5; b) la percentuale di diritti di voto detenuta da quella persona fisica o giuridica scenda al di sotto di una delle soglie indicate alla lettera a), entro cinque giorni di mercato aperto successivi alla data della operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione della stessa. Gli intermediari che hanno acquisito una partecipazione superiore al 2% e inferiore al 5% nell’esercizio della loro attività di gestione del risparmio, possono darne comunicazione alla Società entro sette giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione della prima assemblea successiva all’acquisto. In tale caso, comunicano anche la partecipazione ad essi imputabile alla data della comunicazione. Ai fini dei suddetti obblighi di comunicazione, sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali una persona fisica o giuridica è titolare, anche se i relativi diritti di voto spettano o sono attribuiti a terzi sia quelle in relazione alle quali spettano o sono attribuiti diritti di voto. Ai medesimi fini, sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari o società controllate, sia quelle in relazione alle quali i diritti di voto spettano o sono attribuiti a tali soggetti. Le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali i diritti di voto sono attribuiti ad un intermediario, nell’ambito della sua attività di gestione del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l’intermediario".



(1)  Le informazioni contenute in questo promemoria non costituiscono una consulenza legale. Gli investitori sono invitati a richiedere il parere di un consulente in relazione agli obblighi previsti a loro carico dalla legge in vigore in quanto applicabile e alle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.

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