PROMEMORIA
PARTECIPAZIONI RILEVANTI AL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
DI D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A.
(LA "SOCIETÀ")
OBBLIGHI INFORMATIVI (1)
Gli azionisti della Società sono soggetti ad obblighi informativi
ai sensi sia della normativa lussemburghese che di quella italiana in quanto applicabili.
I) Ai sensi della normativa
lussemburghese, cui la Società è soggetta in quanto avente sede legale
in Lussemburgo, gli azionisti della Società sono vincolati dalle disposizioni applicabili
della legge 11 gennaio 2008 entrata in vigore il 19 gennaio 2008 (la "Legge
Transparency") che recepisce la direttiva 2004/109/EC del Consiglio
e del Parlamento Europeo del 15 dicembre 2004 sull’armonizzazione dei requisiti
di trasparenza con riferimento alle informazioni sugli emittenti i cui titoli sono
ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati, direttiva che a sua volta modifica
la precedente direttiva 2001/34/EC (la "Direttiva Transparency").
Conformemente a quanto stabilito dalla Legge Transparency, una persona
fisica o giuridica che detiene azioni con diritto di voto, certificati rappresentativi
di azioni con diritto di voto o strumenti finanziari che danno diritto ad acquistare
azioni con diritto di voto della Società, è tenuta ad effettuare una notifica sia
alla Società che alla "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (la "CSSF")
ogni qualvolta la percentuale di azioni con diritto di voto detenute nella Società
raggiunge, supera o scende al di sotto delle seguenti soglie: 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 33 1/3%, 50% e 66 2/3 %, a seguito dell’acquisto o della vendita di azioni
con diritto di voto della Società ovvero dell’aumento o della diminuzione dell’importo
totale di azioni con diritto di voto o del capitale sociale della Società. La notifica
deve essere effettuata il prima possibile, e comunque entro e non oltre il sesto
giorno di mercato aperto lussemburghese successivo all’operazione di acquisto o
di vendita ovvero entro e non oltre il quarto giorno di mercato aperto lussemburghese
successivo alla comunicazione relativa alla modifica dell’importo totale di azioni
con diritto di voto o del capitale sociale della Società. La notifica deve essere
inviata alla Società presso la sede legale e alla CSSF secondo quanto previsto dalle
relative disposizioni applicabili. Il testo della notifica sarà reso pubblico dalla
Società entro i tre giorni di mercato aperto lussemburghese successivi al ricevimento
della stessa.
La Legge Transparency sanziona la mancata notifica con il congelamento dei diritti
di voto legati alle azioni e l’annullamento delle delibere assunte con l’illegale
esercizio dei predetti diritti di voto.
La Legge Transparency inoltre prevede che le assemblee degli azionisti possano essere
posticipate se la suddetta notifica è effettuata quindici giorni prima di tali assemblee.
II) In conseguenza del fatto che le azioni della Società sono quotate
presso il segmento STAR del Mercato Telematico Azionario ("MTA")
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., gli azionisti della Società sono
inoltre tenuti a rispettare quanto previsto in merito dallo Statuto sociale cosi
come modificato in data 29 aprile 2008 e riportato qui di seguito:
"Le persone fisiche giuridiche che acquisiscono, dispongono
o possiedono una partecipazione al capitale sociale della Società rappresentato
da azioni con diritto di voto, sono tenuti ad informare la Società, che a sua volta
è tenuta ad informare Borsa Italiana, laddove: a) la percentuale di diritti di voto
detenuta da quella persona fisica o giuridica superi una delle seguenti soglie:
2%, 5%, 7,5 %, 10 % e successivi multipli di 5; b) la percentuale di diritti di
voto detenuta da quella persona fisica o giuridica scenda al di sotto di una delle
soglie indicate alla lettera a), entro cinque giorni di mercato aperto successivi
alla data della operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo, indipendentemente
dalla data di esecuzione della stessa. Gli intermediari che hanno acquisito una
partecipazione superiore al 2% e inferiore al 5% nell’esercizio della loro attività
di gestione del risparmio, possono darne comunicazione alla Società entro sette
giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione della prima assemblea successiva
all’acquisto. In tale caso, comunicano anche la partecipazione ad essi imputabile
alla data della comunicazione. Ai fini dei suddetti obblighi di comunicazione, sono
considerate partecipazioni sia le azioni delle quali una persona fisica o giuridica
è titolare, anche se i relativi diritti di voto spettano o sono attribuiti a terzi
sia quelle in relazione alle quali spettano o sono attribuiti diritti di voto. Ai
medesimi fini, sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte
persone, fiduciari o società controllate, sia quelle in relazione alle quali i diritti
di voto spettano o sono attribuiti a tali soggetti. Le azioni intestate o girate
a fiduciari e quelle per le quali i diritti di voto sono attribuiti ad un intermediario,
nell’ambito della sua attività di gestione del risparmio, non sono computate dai
soggetti controllanti il fiduciario o l’intermediario".
(1) Le informazioni contenute in questo promemoria non
costituiscono una consulenza legale. Gli investitori sono invitati a richiedere
il parere di un consulente in relazione agli obblighi previsti a loro carico dalla
legge in vigore in quanto applicabile e alle conseguenze del mancato rispetto di
tali obblighi.